Lunedì 06 Settembre 2010



LO STATUTO
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    • 19 Settembre 2009
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TITOLO I (FINALITA')
Art. 1
Camera minorile in CamMiNo – Camera Minorile Nazionale è un'associazione di Avvocati e di Praticanti Avvocati che operano prevalentemente nel settore minorile e di famiglia, con sede nazionale in Roma, in luogo stabilito con apposita delibera dal Consiglio Direttivo -che verrà comunicata e resa conoscibile ai terzi con le opportune modalità- e sedi territoriali da costituire su domanda di almeno 5 soci del luogo con delibera del Consiglio Direttivo. L’associazione non ha fini di lucro ed ha come fine associativo studio, ricerca, divulgazione e formazione del diritto di famiglia e minorile promuovendone la riforma con particolare riferimento ai mutamenti sociali in corso ed alla evoluzione in senso multietnico della società civile. Obiettivo prioritario è la promozione e la tutela dei diritti delle persone soprattutto dei soggetti deboli, quali donne, persone in età evolutiva, terza età, immigrati, nell'ambito della famiglia e delle formazioni sociali. Per il raggiungimento degli scopi associativi interagisce con le Istituzioni e con le altre associazioni e professionalità interessate alle problematiche dell'età evolutiva. Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà, tra l'altro, promuovere incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, corsi formativi, seminari e gruppi di studio, pubblicazioni anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale. L'Associazione potrà reperire, sia in Italia che all'estero, presso privati o Enti pubblici, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.
TITOLO II (COMPOSIZIONE)
Art. 2 (Associati)
L'Associazione è composta da:
  • soci ordinari;
  • soci onorari.
Si diventa "soci ordinari" facendone domanda scritta al Consiglio Direttivo che, con delibera, ne approva l'ingresso.
La richiesta e la successiva ammissione implicano l'incondizionata accettazione del presente Statuto.
Possono essere associati tutti gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati che prevalentemente operano nel settore minorile e di famiglia e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e ne condividono i metodi.
Sono soci onorari di diritto gli ex presidenti dell'Associazione e coloro che potranno essere indicati dall'Assemblea per particolari meriti professionali e/o scientifici nell'ambito della famiglia e dei minori.
Art. 3 (Non ammissione ed esclusione)
E' causa di non ammissione e di esclusione l'aver commesso atti che contrastino con le finalità e/o il buon nome dell'Associazione a giudizio del Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Garanti .E' causa di esclusione il mancato versamento della quota associativa per più di un esercizio.
La perdita per esclusione delle qualità di associato non comporta l'insorgere di alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione da parte dell'escluso e dei suoi aventi causa.
Ogni socio ha facoltà di recesso presentando al Consiglio Direttivo le dimissioni.
La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica associativa.
Art. 4 (Quote associative)
I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative d'iscrizione annua nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo il quale prevederà solo la quota da versare alla sede nazionale, fermo restando il diritto delle sedi territoriali di fissare e di gestire autonomamente le quote per la sede.
La quota associativa è intrasmissibile -ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte- e non rivalutabile.
La quota d'iscrizione è dovuta all'atto dell'iscrizione.
Art. 5 (Contributi volontari)
Gli associati possono contribuire al finanziamento dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi anche mediante contributi volontari.
Art. 6 (Diritti degli associati)
L'appartenenza all'Associazione conferisce diritto all'associato:
  • di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  • di proporre al Consiglio Direttivo attività nell'ambito degli scopi dell'Associazione.
Tutti gli associati ordinari, in regola con il versamento della quota associativa annuale, nonché i soci onorari, hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto.
Art. 7 (Obblighi degli associati )
L'appartenenza all'Associazione obbliga l'associato:
  • ad osservare le norme statutarie nonché le delibere dell'Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo;
  • a versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale;
  • a favorire e sostenere le iniziative promosse dall'Associazione.
TITOLO III (ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE)
Art. 8 (Organi dell'Associazione)
Gli organi dell'Associazione sono:
  • l'Assemblea Generale dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Garanti;
  • la Commissione Elettorale;
  • la consulta delle sedi territoriali
Art. 9 (Assemblea )
L'Assemblea è sovrana. Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo nazionale, mediante idonee forme di pubblicità anche tramite Internet ed e- mail almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita dal Consiglio; della convocazione sarà data idonea pubblicità. L'Assemblea viene convocata una volta l'anno, una entro il mese di dicembre. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli associati o da quattro Consiglieri.
Compiti dell'Assemblea sono:
  • L'elezione del Consiglio Direttivo, nonché dei membri supplenti, nelle forme previste dal Regolamento Elettorale;
  • L'approvazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio Direttivo sull'attività e sulla gestione dell'Associazione;
  • L'approvazione del rendiconto e del preventivo di spese annuali;
  • L'elezione dei componenti il Collegio dei Garanti;
  • L'elezione dei componenti la Commissione Elettorale ;
  • L'Assemblea è inoltre competente a deliberare i Regolamenti e le modifiche al presente Statuto ed ai Regolamenti stessi, nonché lo scioglimento dell'Associazione, con la maggioranza specificata nel successivo art. 11.
L'Ordine del Giorno dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere indicato nell'avviso di convocazione.
Art. 10 (Composizione dell'Assemblea)
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati. in regola con il versamento delle quote associative, nonché i soci onorari.
Ogni associato ha diritto ad un voto, che può essere dato anche per delega conferita ad altro associato. Ogni associato non può avere più di dieci deleghe salvo quanto previsto nel successivo art.11.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Delle sedute dell'Assemblea viene redatto il verbale. I verbali dell'Assemblea e le delibere sono a disposizione degli associati nella sede dell'associazione. Gli associati hanno diritto di consultarli e, a loro richiesta, di riceverne copia.
In particolare i rendiconti ed i preventivi annuali di spesa approvati dall'Assemblea, verranno pubblicati via Internet nell'apposito spazio riservato alle delibere ed alle convocazioni dell'Assemblea.
Art. 11 (Costituzione dell'Assemblea e votazioni)
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 dei soci.
Gli associati possono delegare altri associati a partecipare all'Assemblea e a votare in loro nome e per loro conto. Il numero delle deleghe che possono essere affidate a ogni associato non può essere superiore a dieci.
Art. 12 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 9 membri eletti dall’Assemblea Nazionale dei Soci e dai Presidenti delle Sedi territoriali. L’Assemblea elegge anche due membri supplenti. I componenti durano in carica tre anni dalle rispettive elezioni. I Presidenti delle sedi territoriali e i relativi direttivi sono eletti dalle Assemblee territoriali. Le elezioni avvengono nei modi previsti dal Regolamento vigente. I componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nazionale o territoriale, tre mesi prima della scadenza -oppure in caso il numero dei Consiglieri in carica diventi inferiore a 7 per quello nazionale o inferiore a 3 per quello territoriale- convoca l’assemblea nella quale viene nominata una Commissione Elettorale ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio medesimo’. Restano invariate le successive statuizioni, eccetto l’ultimo comma nel quale viene sostituito il numero di 5 con il numero di 7 previsto per la validità delal composizione del Consiglio Direttivo.
La Commissione Elettorale dura in carica fino all'espletamento di tutte le operazioni elettorali come previsto nell'apposito Regolamento e viene eletta in seno all'Assemblea all'uopo convocata.
Se non vi sono candidati, viene eletta dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nazionale ha le competenze di cui alla legge ed al presente Statuto ed in particolare:
  • nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente, scelti fra i Consiglieri;
  • fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  • decide sugli investimenti patrimoniali;
  • stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
  • decide sulle attività dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
  • approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra Associazione e terzi;
  • delibera le azioni di spesa; approva i progetti di rendiconto e preventivo annuale di spesa da presentare all'Assemblea;
  • indica i soci onorari;
  • può nominare i membri del Comitato Scientifico ai sensi del successivo art.18.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l'Ordine del giorno, o su richiesta di almeno quattro Consiglieri. In questo caso la convocazione dovrà essere fatta entro sette giorni dalla richiesta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se regolarmente convocate e se è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente. I verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e se lo desiderano di riceverne copia presso la sede.
In caso di dimissioni, il Consigliere è sostituito dal primo dei Consiglieri supplenti. Nel caso il numero dei Consiglieri scenda sotto il numero di cinque si dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri mancanti.
Art. 13 (Presidente)
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e ha le seguenti attribuzioni e competenze:
  • promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione;
  • presiede le riunioni del Consiglio nazionale e dell'Assemblea;
  • nomina il Segretario e il Tesoriere;
  • mantiene i rapporti con persone fisiche e giuridiche per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
  • fa la relazione annuale all'Assemblea sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche dell'anno successivo deliberate dal Consiglio Direttivo;
  • ha facoltà di stipulare, con firma singola convenzioni, atti e contratti per conto dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo;
  • previa delibera del Consiglio Direttivo apre, chiude, movimenta conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili o immobili, può richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti per conto dell'Associazione.
Il Presidente può delegare il Vice Presidente, altri Consiglieri o terzi allo svolgimento di determinate funzioni.
Art. 14 (Vice Presidente)
Il Vice Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo nazionale. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o permanente; in caso di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convocherà al più presto il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente.
Art. 15 (Segretario)
Il Segretario cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; è responsabile della loro conservazione e della loro messa a disposizione degli Associati che ne facessero richiesta.
Art. 16 (Tesoriere)
Il Tesoriere cura l'attività amministrativa della Associazione. E' responsabile della tenuta dei libri contabili e redige i rendiconti e preventivi annuali di spesa da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Art. 17 (Collegio dei Garanti)
Il Collegio dei Garanti è composto di tre associati eletti ogni due anni dall'Assemblea. Il Collegio nella prima riunione indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo, sceglie al proprio interno un Presidente, che convocherà le successive riunioni del Collegio.
Tutte le eventuali controversie tra associati e Consiglio Direttivo verranno sottoposte al Collegio dei Garanti che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.
Ha anche funzioni consultive per il Consiglio Direttivo su tutti gli argomenti per i quali il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sentirne il parere. Deve essere sentito dal Consiglio Direttivo in caso di esclusione o sospensione dell'associato.
Art. 18 (Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive del Consiglio Direttivo, a richiesta di quest'ultimo. E' composto da un numero dispari di membri, scelti dal Consiglio Direttivo, da individuarsi tra personalità di rilievo scientifico che professionalmente operano nei settori del diritto minorile e di famiglia e nelle discipline ad essi collegate e richiamate nell'art.1 del presente Statuto. Ne fanno inoltre parte di diritto il Presidente uscente e quello pro- tempore del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico decade contestualmente al Consiglio Direttivo.
Art. 19 Consulta delle sedi territoriali.
Fanno parte della Consulta i Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri delle sedi territoriali costituite. La Consulta si riunisce almeno 2 volte l’anno e almeno 1 volta prima dell’annuale assemblea per l’approvazione preventiva di programma annuale, bilancio preventivo e consuntivo. Viene convocata dal Presidente e delibera a maggioranza relativa dei presenti. Ciascuno dei componenti può delegare un altro a partecipare e deliberare in sua vece. Non sono possibili più di tre deleghe.
Art. 20 (Gratuità delle cariche)
Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dar diritto ad alcun compenso, a nessun titolo e sotto nessuna forma.
TITOLO IV (ALTRE NORME)
Art. 21 (Varie)
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. Regolamento approvato dall’Assemblea del 3 febbraio 2009 e completato su delega dell’assemblea dal Consiglio direttivo del 03 aprile 2009 e del 15 giugno 2009
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